LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 42.
Atto di concessione dei contributi.
1. L’approvazione dei programmi attuativi è disposta ai sensi dei precedenti artt. 35 e 36 e costituisce atto di concessione dei contributi e impegno della spesa ai sensi degli artt. 57 e 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad assumere, per gli interventi che hanno carattere pluriennale, obbligazioni a carico degli esercizi futuri, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio le somme corrispondenti alle sole obbligazioni che vengono a scadenza in corso del relativo esercizio.(15)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia