LEGGE REGIONALE 20 marzo 1990 , N. 17

Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia

(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17

Art. 43.
Revoca dei contributi.
1. Qualora il beneficiario dei contributi regionali non abbia ottemperato alla realizzazione degli interventi per l’esecuzione dei quali sono stati concessi, oppure li abbia utilizzati in difformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi attuativi di cui al precedente art. 36, i contributi stessi sono revocati, con decreto del direttore generale competente, a seguito di segnalazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 30, da parte della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato competente per il territorio, oppure della commissione regionale, in attuazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 41.(16)
2. Il recupero è operato mediante ingiunzione fiscale.
NOTE:
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 24, lett. b) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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