LEGGE REGIONALE
20 marzo 1990
, N. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia
(BURL n. 12, 3º suppl. ord. del 24 Marzo 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-03-20;17
Art. 49.
Abrogazioni di norme regionali.
1. Dall’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) L.R. 24 marzo 1975, n. 37 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale"(17);
b) L.R. 24 marzo 1975, n. 38 "Disciplina della ricerca, dell’assistenza tecnica, commerciale e formativa per lo sviluppo dell’artigianato"(18);
c) gli artt. 19 e 20 della L.R. 29 aprile 1980, n. 45 "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche"(19);
d) L.R. 30 aprile 1980, n. 48 e successive modificazioni "Interventi a favore dell’associazionismo artigiano"(20);
e) L.R. 14 luglio 1982, n. 33 "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consorzio regionale fra le stesse"(21);
f) L.R. 23 aprile 1985, n. 40 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24 marzo 1975, n. 37 "Conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane e concessione di garanzia fidejussoria regionale""(22);
g) L.R. 27 gennaio 1986, n. 4 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 1980, n. 48 "Interventi a favore dell’associazionismo artigiano""(23);
2. Restano salve le procedure amministrative per l’attuazione degli interventi e piani di riparto già deliberati dagli organi regionali, o da predisporre in base ai rifinanziamenti operati per le Leggi di cui al precedente primo comma.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia