LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 1.
1. La presente Legge promuove programmi integrati di recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente, pubblico e privato, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, in attuazione del titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente "Norme per l’edilizia residenziale".
2. I programmi di cui al comma precedente, equiparati ad ogni effetto ai piani di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono finalizzati a:
a) perseguire la più razionale utilizzazione del territorio regionale e la migliore utilizzazione delle infrastrutture esistenti;
b) riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio;
c) assicurare il coordinamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.
3. I programmi integrati di recupero, in ogni caso, non potranno riguardare aree, definite come zona territoriale omogenea dall’art. 2, lettera C), del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 recante disposizioni per l’attuazione della Legge 6 agosto 1967, n. 765 "Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", libere da edificazioni, nonché aree agricole prive di edificazioni o aree a colture agricole specializzate ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lettera b), della l.r. 7 giugno 1980, n. 93 concernente "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole".
4. L’approvazione del programma integrato da parte della Giunta Regionale costituisce titolo di priorità per l’assegnazione dei contributi di edilizia sovvenzionata ed edilizia agevolata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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