LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 1.
1. La presente Legge promuove programmi integrati di recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente, pubblico e privato, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, in attuazione del titolo IV della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente "Norme per l’edilizia residenziale".
2. I programmi di cui al comma precedente, equiparati ad ogni effetto ai piani di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono finalizzati a:
3. I programmi integrati di recupero, in ogni caso, non potranno riguardare aree, definite come zona territoriale omogenea dall’art. 2, lettera C), del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 recante disposizioni per l’attuazione della Legge 6 agosto 1967, n. 765 "Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", libere da edificazioni, nonché aree agricole prive di edificazioni o aree a colture agricole specializzate ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lettera b), della l.r. 7 giugno 1980, n. 93 concernente "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia