LEGGE REGIONALE
2 aprile 1990
, N. 23
Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23
Art. 11.
1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente Legge determina:
a) i criteri diretti ad individuare la composizione e i compiti del comitato di cui al terzo e al quarto comma del precedente art. 5;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia