LEGGE REGIONALE 2 aprile 1990 , N. 23

Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 05 Aprile 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-04-02;23

Art. 11.
1. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 30 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente Legge determina:
a) i criteri diretti ad individuare la composizione e i compiti del comitato di cui al terzo e al quarto comma del precedente art. 5;
b) gli standard qualitativi da osservarsi nei casi in cui il programma integrato preveda incrementi della volumetria esistente o di quella stabilita dagli strumenti urbanistici in vigore;
c) i criteri e le norme da osservarsi qualora si tratti di interventi da realizzare su aree occupate da edifici con destinazione ad attività produttive non più esercitate all’atto della deliberazione comunale di cui al precedente art. 4, s econdo comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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