LEGGE REGIONALE
1 agosto 1992
, N. 23
Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23
Art. 2.
Compiti attuativi.
1. Nel rispetto delle indicazioni dei piani,
a) coordinare gli enti locali, in tutti gli adempimenti previsti dai piani, con l’istruttoria dei programmi e dei progetti di loro competenza, e formulare conseguenti proposte avendo acquisite le indicazioni in merito delle comunità montane;
b) eseguire le opere di difesa del suolo e riassetto idrogeologico, ferme le competenze del Magistrato del Po e salvo quanto previsto dalla successiva lettera C), nonché dal terzo comma del presente articolo;
c) curare l’istruttoria per l’erogazione dei contributi alle imprese produttive e formulare conseguenti proposte; a tal fine le province di Bergamo, Brescia, Como e il Consorzio intercomunale di Lecco operano in collaborazione con le comunità montane interessate dall’applicazione della legge, consultandole, comunque, obbligatoriamente;
e) predisporre gli studi propedeutici, i progetti e gli studi di valutazione d’impatto ambientale, per la realizzazione di opere infrastrutturali, previa intesa con la giunta regionale;
2. Nel campo della difesa del suolo e del riassetto idrogeologico, ferme restando le competenze dell’autorità di Bacino e del magistrato del Po, la regione, sulla base del piano di cui all’art. 3 della legge 102/90 , formula gli indirizzi per la progettazione degli interventi previsti, ed esegue le opere di maggiore complessità, che ricadono nel comprensorio di Val Pola e nei bacini prioritari del torrente Mallero e del torrente Tartano.
3. I piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge 102/1990 possono prevedere particolari disposizioni per l’attribuzione di compiti attuativi, nel rispetto dei principi generali di cui ai precedenti commi.
4. La giunta regionale, su proposta del comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme di cui al primo e secondo comma, nonché delle disposizioni dei piani di cui al terzo comma, individua i diversi soggetti attuatori delle singole opere e degli interventi da realizzare.
5. In relazione agli oneri da sostenere per l’esecuzione dei compiti degli enti locali, previsti dal presente articolo, i piani prevedono appositi contributi alle amministrazioni interessate. La giunta regionale, nell’ambito delle risorse previste dai piani, assegna appositi contributi agli enti interessati per far fronte agli oneri gestionali sostenuti.
6. La provincia di Sondrio procederà, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’adozione del piano territoriale di coordinamento, avente anche valenza paesistica ai sensi della legge 431/85, sulla base di indirizzi forniti dalla regione anche al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dai piani di cui alla legge 102/90 . In pendenza dell’istituzione dei parchi regionali, ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale", il piano territoriale di coordinamento definisce specifiche norme di tutela ambientale aventi funzione di salvaguardia sino all’entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi. I piani di difesa del suolo e di ricostruzione e sviluppo prevedono contributi alla provincia di Sondrio per la redazione del piano territoriale di coordinamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia