LEGGE REGIONALE 1 agosto 1992 , N. 23

Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23

Art. 7.
Norme per le procedure di appalto.
1. Ferma restando l’osservanza delle norme comunitarie e della legislazione nazionale vigente, in particolare del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 "Attuazione della direttiva 89/440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici" , l’appalto delle opere previste dai piani, di competenza della regione e degli enti locali, è regolato dai seguenti principi:
a) la trattativa privata, nei casi in cui è consentita, deve essere preceduta dal raffronto comparativo tra almeno tre offerte, da sottoporre ad esperimento migliorativo;
b) nei bandi deve essere evidenziata la applicazione delle norme statali portanti limitazioni o divieti alla cessione e al subappalto, oltre che disciplinanti la individuazione e la esclusione delle offerte anomale;
c) nel caso di licitazione privata dovrà essere privilegiato il metodo di cui all’art. 1 lett. e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e l’aggiudicazione avverrà con le modalità di cui all’art. 5 della stessa legge;
d) il committente non può procedere all’appalto di alcuna opera se non ha preventivamente provveduto alla progettazione integrale e coordinata di tutti gli elementi che la costituiscono e definito gli elementi caratterizzanti beni o servizi da appaltare;
e) la regione e gli enti locali non possono bandire gare d’appalto se non sono in possesso di tutte le autorizzazioni, ovvero pareri previsti e non abbiano dato luogo alle procedure relative all’acquisizione delle aree;
f) prima che si bandiscano gli esperimenti di gara, le amministrazioni, procedono tramite tecnici di propria fiducia, oltre alle verificazioni previste dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , all’accertamento che i prezzi esposti in progetto siano congrui alla data dell’esperimento di gara, provvedendo all’aggiornamento se non vi è la richiesta congruità;
g) agli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche previste dalla presente legge devono essere invitate almeno quindici imprese;
h) per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente legge la regione e gli enti locali sono tenuti a ricorrere, di norma, al prezzo chiuso consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d’asta aumentato del 5% per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori, con l’esclusione del ricorso alla revisione prezzi;
i) qualora l’ammontare del progetto superi, per comprovate ragioni, l’importo a base di contratto, l’amministrazione procede alla stipulazione di un atto integrativo, soltanto se tale importo non supera il 20% dell’importo iniziale di aggiudicazione. Nel caso che tale aumento contrattuale dipenda dall’applicazione di nuovi prezzi l’amministrazione dovrà richiedere specifico parere alla commissione tecnico amministrativa regionale. Inoltre, nel caso che l’importo dei lavori supplettivi superi il 20%, l’amministrazione procederà alla relazione di uno stralcio funzionale che sarà affidato secondo le procedure previste per la licitazione privata;
l) è fatto divieto all’appaltatore e al direttore dei lavori di introdurre variazioni o addizioni di qualsiasi natura al progetto, in mancanza di preventiva e formale approvazione della relativa perizia da parte dell’amministrazione;
m) in assenza dell’approvazione di cui alla lettera precedente, l’appaltatore non può pretendere alcun aumento di prezzo per le variazioni ovvero addizioni avvenute ed è tenuto ad eseguire senza compenso quelle riforme che, in conseguenza, l’amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni arrecati. Il direttore dei lavori può ordinare, unicamente nella forma scritta, ed in caso di assoluta urgenza, l’esecuzione immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell’art. 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi