LEGGE REGIONALE 1 agosto 1992 , N. 23

Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23

Art. 9.
Termini per la formulazione delle proposte di aggiornamento dei piani.
1. I piani predisposti ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 102/1990 possono essere sottoposti a revisione annuale. Entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato di coordinamento istituzionale, acquisite in merito le proposte degli enti locali, sottopone le proposte di revisione dei piani all’approvazione della giunta regionale che le trasmette al consiglio regionale, il quale delibera entro il 31 dicembre del medesimo anno.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale, in raccordo con l’autorità di Bacino del Po per quanto di sua competenza, predispone e presenta al consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge 102/1990 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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