LEGGE REGIONALE 1 agosto 1992 , N. 23

Norme per l’esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi calamitosi dell’estate 1987

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 05 Agosto 1992 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1992-08-01;23

Art. 12.
Fondi regionali per l’attuazione dei piani.
1. È costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l’attuazione del piano di difesa del suolo e di riassetto idrogeologico, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 della legge 102/1990 .
2. È costituito, con apposito capitolo di bilancio, il fondo regionale per l’attuazione del piano di ricostruzione e sviluppo, in cui confluiscono gli stanziamenti dello stato previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 5 della legge 102/1990.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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