LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993 , N. 7

Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato

(BURL n. 8, 1º suppl. ord. del 27 Febbraio 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-02-22;7

Art. 4.
Contributi per lo sviluppo della qualità nelle piccole imprese e nelle aziende artigiane; modificazioni e integrazioni alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41“Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori”(2).(3)
1. A integrazione delle agevolazioni previste dagli artt. 6 e 12 della l. 317/91 per gli investimenti innovativi, la regione concede alle piccole imprese e alle aziende artigiane contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti aventi per oggetto l’introduzione in azienda di strumentazioni, apparecchiature e servizi finalizzati allo sviluppo del controllo di qualità delle lavorazioni e dei prodotti.
2. All’art. 4 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41è aggiunto il seguente secondo comma:
“2. La giunta regionale, contestualmente allo stato d' attuazione degli interventi realizzati in base al piano operativo di cui al precedente comma, presenta al consiglio regionale, in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio, la definizione degli indirizzi programmatici per l’attuazione del piano operativo 1993- 95. Analoga procedura sarà seguita per la realizzazione dei successivi piani triennali”.
3. Il primo comma dell’art. 5 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41è così sostituito:
“1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 3 sono concessi per un importo massimo di 120 milioni di lire e possono coprire fino al trenta per cento della spesa sostenuta e considerata ammissibile per la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità ai sensi delle norme UNI - EN 2900 - 29004;
b) l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e servizi specificatamente finalizzati al controllo di qualità dei prodotti e dei processi produttivi; (4)
c) la certificazione di prodotto realizzata in base alle indicazioni e alle procedure definite dalle normative comunitarie e nazionali in materia di certificazione dei prodotti, di affidabilità delle produzioni e di sicurezza dei consumatori”
.
4. Il primo e secondo comma dell’art. 7 della l.r. 10 maggio 1990, n. 41 sono così sostituiti:
“1. Le imprese cui sono stati concessi i contributi di cui al precedente art. 5 presentano entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento al settore industria e artigianato della giunta regionale una relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, illustrante le attività svolte, i costi sostenuti e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle specifiche indicati nel progetto presentato e ammesso a contributo.
“2. E' comunque facoltà dei competenti uffici regionali nonché del comitato di cui all’art. 6 verificare direttamente presso le imprese beneficiarie dei contributi regionali il regolare svolgimento del progetto, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti”
.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 6 della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della l.r. 27 marzo 2000, n. 18 gli effetti abrogativi dicorrono dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui all'art. 3, comma 4 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi