LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 2.
Funzioni regionali e provinciali.
1. La Regione esercita, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previste dalla presente legge in materia faunistico-venatoria.(2)
1 bis. La Regione, nell’esercizio delle funzioni amministrative, assicura, anche tramite i suoi uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.(3)
2. La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge.(4)
3. La giunta regionale si sostituisce alla provincia di Sondrio in caso di inadempienza nell’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.(5)
4. Gli enti di cui al presente articolo possono avvalersi dell’istituto nazionale per la fauna selvatica quale organo consultivo di carattere scientifico, nonché negli enti ed istituti specializzati di ricerca indicati all’art. 9, comma 5.(6)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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