LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 9.
Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.(27)(28)
1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio faunistico, provvede alla costituzione dell’"Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche” con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica.(29)
3. L'osservatorio ha come compiti prioritari:
a) mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;
c) elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;(31)
d) valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
e) esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali.
5. L’osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l’istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde attraverso convenzioni, e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale quali i grossi carnivori, lo stambecco, i tetraonidi ed i rapaci, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 1, 24, 40 e 41.
6. I dati raccolti ed elaborati dall’osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle varie attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.
7. Nella deliberazione costitutiva sono altresì determinate la composizione, prevedendo competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite le responsabilità e le modalità di funzionamento dell’osservatorio. Per le figure esterne all'amministrazione la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Alla copertura delle spese di cui al secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede con le risorse stanziate alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'- programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021.(33)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
27. L'articolo era stato abrogato sotto condizione dall'art. 36, comma 4 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 (allegato A, punto 50). Il punto 50 dell'allegato A della l.r. 23 luglio 1996, n. 16è stato in seguito abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (allegato A). Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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