LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 21 bis(74)
(Valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione)
1. Ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’articolo 21 della legge 157/1992 sul territorio regionale sono individuati i valichi montani attraversati dalle rotte di migrazione in misura rilevante.
2. Sino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la fase transitoria è regolamentata dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 21 della legge 157/1992.
3. Sono fatti salvi gli eventuali divieti di esercizio dell’attività venatoria derivanti dall’istituzione sui medesimi territori individuati dai commi precedenti di altri istituti di tutela che prevedono il divieto di esercizio dell’attività venatoria ai sensi della presente legge, della legge 157/1992 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. I valichi montani individuati dai commi precedenti sono indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
74. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 7 ottobre 2025, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi