LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 29.
Comitati provvisori degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia.
1. In sede di prima attuazione della presente legge il presidente della provincia, entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico di cui all'art. 14, nomina un comitato provvisorio per ciascun ambito territoriale e comprensori alpini di caccia, composto:
a) da un rappresentante della Provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
b) per gli ambiti territoriali di caccia dal rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso;
c) per i comprensori alpini di caccia, dal rappresentante della comunità  montana interessata, o dal rappresentante delle comunità  montane interessate designato d'intesa tra le stesse;
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;
e) da tre rappresentanti delle associazioni venatorie;
f) da due rappresentanti scelti tra le associazioni protezionistiche.
2. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività  nel territorio e sono scelti fra persone residenti nell'ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia.
3. I comitati provvisori eleggono il presidente nel loro seno e rimangono in carica fino alla elezione dei comitati di gestione a norma del comma 4.
4. Il comitato provvisorio, entro sei mesi dalla sua costituzione, approva lo statuto, sentiti i cacciatori iscritti riuniti in assemblea; entro due mesi dalla approvazione dello statuto si procede alla nomina degli organi previsti dallo stesso.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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