LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 30.
2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall’assemblea dei cacciatori iscritti.
4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati: (141)
b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative,di cui uno individuato dall’Ente nazionale per la cinofilia italiana su proposta delle associazioni cinofile;
5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono individuati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell’ambito, in proporzione ai rispettivi associati ammessi; ciascuna associazione non può avere più di due rappresentanti per ogni ambito territoriale di caccia; i rappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell’ambito territoriale di caccia.(142)
5 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 4 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell’insediamento dei nuovi comitati.(143)
6. Il presidente dell’ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.(144)
7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia sono composti dai seguenti rappresentanti nominati dai competenti organi degli enti e degli organismi indicati: (145)
b) un rappresentante della comunità montana territorialmente interessata o delle comunità montane interessate, d'intesa tra le stesse;
c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;
d) due rappresentanti dell’organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;
7 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ricevono le nomine di cui al comma 7 e le trasmettono ai presidenti dei comitati uscenti ai fini dell’insediamento dei nuovi comitati.(146)
8. I comitati di gestione durano in carica cinque anni. Per tutti i membri è ammessa la revoca da parte degli enti o degli organismi che hanno provveduto alla nomina. I membri sostituiti durano in carica per il restante periodo. Ogni comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive, fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille.. (147)
9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri. In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.(148)
10. La Regione, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio, nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell’UTR territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua competenza. Il revisore legale resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione.(149)
11. Al termine dell’esercizio sociale, il comitato di gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell’anno successivo, dall’assemblea dei soci e li trasmette alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio corredati della relazione tecnico-finanziaria del revisore legale.(150)
12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.
13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio che provvede a nominare un commissario.(151)
14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso secondo le disposizioni di cui ai commi 4, 5 bis, 7 e 7 bis. (152)
14 bis. I componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento disposto ai sensi del comma 13 non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai commissariamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali”.(153)
15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull’attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.
16. La Regione pubblica annualmente un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. A tal fine, entro il 15 aprile, la provincia di Sondrio comunica alla Regione le informazioni relative al proprio territorio.(154)
17. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio applicano il disposto di cui al comma 13. (155)
18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui all’art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all’elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio.(156)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
138. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. q) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
139. La lettera è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
140. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
141. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
142. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. s) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. b), numeri 5) e 6) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
143. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 7) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
145. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 8) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
146. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 9) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
147. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 10) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall' art. 15, comma 1, lett. u) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22.
148. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. t) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e dall'art. 15, comma 1, lett. t) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
149. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 11) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
150. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. v) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38 e successivamente dall’art. 3, comma 4, lett. h) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 12) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
152. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. i) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. b), numero 13) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
155. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. k) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall’art. 3, comma 4, lett. l) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia