LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 31.
1. I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono essere previsti:(157)
a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica, le previsioni sulla realizzazione di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e miglioramento ambientale di cui al comma 2;(158)
b) la realizzazione di strutture atte alla produzione, allevamento e adattamento in libertà di fauna selvatica;(159)
c) le condizioni perché venga garantita una densità minima di base della fauna selvatica durante tutto l’anno solare.(160)
2. I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.(162)
2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.(163)
2 ter. I comitati di gestione, al fine di ottimizzare le attività gestionali di competenza, possono promuovere forme di collaborazione tra ATC e CAC, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni per la condivisione dei servizi erogati agli utenti e le attività di supporto tecnico e amministrativo alla gestione.(164)
2 quater. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC possono istituire, per un periodo, zone di rifugio e ambientamento in cui vige il divieto del prelievo venatorio secondo le modalità individuate dai comitati di gestione. È in ogni caso consentita la caccia da appostamento fisso, la caccia di selezione ad eccezione delle zone istituite per la protezione degli ungulati, nonché il controllo faunistico di cui all’articolo 41. L’istituzione e la revoca delle predette zone di rifugio ed ambientamento deve essere comunicata dai comitati di gestione degli ATC e dei CAC alla Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio ed agli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 48. I comitati di gestione degli ATC e dei CAC provvedono alla tabellazione del perimetro della zona di rifugio e ambientamento.(164)
3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all’articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall’esercizio dell’attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all’erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.(165)
3 bis. La Regione riconosce ai Comitati di Gestione contributi per le attività di programmazione e realizzazione d’interventi di gestione ambientale e faunistica in zone di ripopolamento e cattura. La Regione può riconoscere ai Comitati di Gestione contributi per il perseguimento dei fini istituzionali e sanitari.(166)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
165. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 15, lett. e) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7e successivamente dall’art. 3, comma 4, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia