LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 33.
1. Il comitato di gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a norma dell’art. 34, comma 1, lettera c).
3. È fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia esercitato l’opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso previsto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 di accedere in qualsiasi appostamento fisso della Regione o di divenire titolare dell’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 12 dell’articolo 25, anche se ubicato nell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta iscritto, senza dover versare altro contributo di adesione. Tale diritto non comporta automatica iscrizione all’ambito o comprensorio di caccia in cui è compreso l’appostamento.(170)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base degli indici di densità venatoria programmata, individuano gli ambiti e i comprensori a cui possono essere iscritti i cacciatori che risiedono nel capoluogo e nei centri urbani di maggior rilievo di ciascuna provincia.(171)
5. Gli ulteriori posti che risultano disponibilità sono assegnati ai cacciatori richiedente, secondo le seguenti priorità:
6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati e ad acquisire la permanenza associativa con la stessa specializzazione, in uno a libera scelta degli ambiti o comprensori alpini di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell’articolo 44, comma 8. Gli appartenenti ai corpi o ai servizi di polizia provinciale, addetti al controllo ittico venatorio, hanno diritto di essere soci presso un solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse forme di caccia di specializzazione, prescindendo dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi.(172)
7. Il comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con l’osservanza delle priorità di cui al comma 5, nei limiti consentiti e nel rispetto dell’ordine di presentazione delle domande stesse e trasmette, entro il 31 luglio di ogni anno, alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori le domande pervenute ed accolte per la annotazione sul tesserino regionale di caccia.(173)
8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all’interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione.(174)
8 bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell'ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo.(175)
9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla Regione o alla provincia di Sondrio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all’interessato.(176)
10. La Regione o la provincia di Sondrio, nei successivi trenta giorni, decide sul ricorso, espletata la necessaria istruttoria; l’accoglimento del ricorso comporta di diritto, l’iscrizione all'ambito o al comprensorio: nel caso che il diniego dell’iscrizione sia dovuto ad indisponibilità di posti, gli stessi enti possono assegnare, d'ufficio, i cacciatori ricorrenti ad altri ambiti o comprensori.(177)
11. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati il comitato di gestione può consentire l’accesso oltre il limite di densità venatoria esclusivamente nelle località prestabilite e per le attività venatorie autorizzate.
12. La Regione trasmette ai comitati di gestione l’elenco aggiornato dei cacciatori iscritti. La provincia di Sondrio, per il relativo territorio, trasmette alla Regione e ai comitati di gestione l’elenco aggiornato dei cacciatori iscritti.(178)
13. Il comitato di gestione, sulla base di modalità determinate d'intesa con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, può consentire al socio di ospitare dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione. All’ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dall’ambito territoriale o dal comprensorio alpino di caccia; nel caso di prelievo di selvaggina stanziale da parte dell’ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.(179)
14. Il cacciatore che intenda accedere ad un ambito o ad un comprensorio di altre regioni è tenuto a darne comunicazione alla provincia di Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla Regione, se residente nel restante territorio regionale. L'iscrizione sul tesserino regionale di caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.(180)
15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio.(181)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
170. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
172. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. c) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e modificato dall'art. 5, comma 1 della l.r. 7 agosto 2002, n. 19. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2010, n. 17 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 4, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall'art. 22, comma 1, lett. n) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
174. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. s) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. k) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
179. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 16, lett. d) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 4, lett. w) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
180. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. x) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 22, comma 1, lett. o) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
181. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. v) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 22, comma 1, lett. p) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia