LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 36.
Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli.
1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dall’art. 15, comma 1, della legge n. 157/92 ai proprietari o conduttori agricoli.
2. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
3. La giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all’estensione dei fondi rustici e agli indirizzi colturali ivi praticati nel rispetto anche di quanto previsto dall’art. 45, comma 9.
4. La Giunta regionale determina annualmente la quota di fondo di competenza della provincia di Sondrio che si avvale per l’erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.(191)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
191. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 4, lett. ee) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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