LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 37.
Limitazioni all'utilizzo di terreni agricoli a fini venatori - Fondi chiusi.(19)
1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all’articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni.(192)
2. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 14. E' altresì accolta, nel rispetto delle norme regolamentari approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale.(193)
3. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata in conformità all'art. 14, comma 6.
4. Nei fondi sottratti alle gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir meno delle ragioni di divieto.
5. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla giunta regionale e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio precisando l’estensione del fondo ed allegando planimetria catastale in scala 1: 2000 con l’indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.(194)
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della regione, destinata a protezione della fauna selvatica di cui all’art. 13, comma 3.
8. L’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. SI considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione, individuati su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
9. L’esercizio venatorio è , inoltre, vietato nei fondi ove si pratica l’allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
192. Il comma è stato sostituito dall’art. 3, comma 4, lett. ff) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
193. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. gg) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
194. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. hh) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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