LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 38.
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio su richiesta degli interessati e sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti di cui al precedente art. 13, comma 3, possono:(195)
a) autorizzare in modo equilibrato sul territorio l’istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; le domande devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunisto-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;(196)
1 bis. Qualora su alcuna delle aree proposte per l’inclusione nell’azienda faunistico-venatoria non sia intervenuto l’accordo dei proprietari o di chi, ad altro titolo, ne ha la disponibilità, l’interessato può chiedere alla Regione o alla provincia di Sondrio, con la domanda di cui al comma 4, che le aree stesse, per accertate necessità tecniche e di tutela e conservazione faunistico-ambientale, e comunque per una percentuale non superiore al 10 per cento dell’estensione dell’azienda faunistico-venatoria, siano coattivamente incluse nell’azienda, salva corresponsione di una indennità. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentito il proprietario dell’area interessata, qualora ne ricorrano i presupposti e con specifica motivazione, dispongono l’inclusione coattiva con il provvedimento di autorizzazione all’istituzione dell’azienda, e determinano contestualmente l’indennità annuale da corrispondere al medesimo, sulla base delle seguenti misure, da aggiornare annualmente secondo i dati ISTAT:(197)
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:
b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88 CEE, e successive modificazioni.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono esser autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. La domanda di concessione per la realizzazione delle aziende agri-turistico-venatorie è presentata dai proprietari, affittuari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione delle aziende stesse.
5. La giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni per la gestione delle aziende di cui al presente articolo.
6. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al presente articolo è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’art. 35, comma 1, e dei limiti di prelievo per la selvaggina stanziale.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
197. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. h) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 4, lett. jj) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e dall’art. 3, comma 4, lett. kk) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia