LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 39.
1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.(198)
2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.(199)
2 bis. Le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi e convenzioni al fine di valorizzare la produzione locale e la cessione di fauna stanziale autoctona.(200)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia