LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 47.
Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell’esercizio dell’attività venatoria.(19)(260)(261)
1. L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:(262)
a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;(263)
b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all’articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell’avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da personale regionale o provinciale in possesso di adeguata competenza oppure da tecnici abilitati individuati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;(264)
c) dei titolari delle strutture territoriali private di cui agli artt. 19 e 38 della presente legge, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
d) dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all’art. 37 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
e) dei titolari delle zone per l’addestramento e per le prove cinofile di cui all’art. 21 della presente legge, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi.
1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all’accertamento, alla quantificazione e all’indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.(265)
1 ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico – venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti).(266)
2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio si fanno carico, nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, delle spese per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo da realizzare in fondi ubicati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina, nonché sul territorio a caccia programmata, previa valutazione di fattibilità degli stessi interventi. Per gli interventi da realizzare sul territorio a caccia programmata è altresì necessario acquisire il parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, tenuti a compartecipare fino al dieci per cento delle spese sostenibili, tramite le quote versate dai singoli soci.(267)
4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla gestione delle somme assegnate, sentito il Comitato tecnico costituito a norma del comma 2, dell’art. 26 della legge 157/92.(269)
5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio. In ogni caso non possono essere concessi contributi per interventi di prevenzione dei danni che già beneficiano di altre agevolazioni finanziarie concesse per la stessa finalità, inclusi i contributi derivanti da provvedimenti statali o dell’Unione europea.(270)
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora accertino ripetuti fenomeni di consistente predazione dei frutti di vigneti e frutteti dovuti all’eccessiva consistenza di una o più spece di fauna selvatica, attuano interventi di sfoltimento della popolazione faunistica interessata, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie.(271)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
260. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente dall'art. 1, comma 23 della l.r. 8 maggio 2002, n. 7.
261. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
263. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
264. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e successivamente modificata dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
265. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
270. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. b), numero 5) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia