LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 48.
Vigilanza venatoria.
1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali. (272)
2. Gli agenti di vigilanza devono essere dipendenti di ruolo delle province ed ai sensi della vigente legislazione statale hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 23, nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 6 marzo 1986, n. 65.
3. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti dalle provincie, esercitano l’attività di vigilanza e controllo, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farci ritorno.(273)
4. Gli stessi agenti, oltre alle contestazioni di carattere penale, possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’art. 49 anche fuori dell’orario di servizio.
5. Esercitano altresì la vigilanza e il controllo le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, nonché le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali ed alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 19 giungo 1931, n. 773, e che abbiano frequentato appositi corsi nella specifica materia e superati gli esami di idoneità avanti una commissione nominata presso ciascuna provincia dal rispettivo presidente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 27, comma 4 della l. n. 157/92. Durante l’esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell’Arma dei carabinieri, devono indossare un’uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura ai sensi della normativa statale vigente con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno. (274)
6. L’attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.(275)
6 bis. L’attività di vigilanza e controllo sugli anellini inamovibili da utilizzare per gli uccelli da richiamo di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell’articolo 26[è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e] deve essere effettuata nel massimo rispetto del benessere animale e senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili.(276)
6 ter. A tutela del benessere animale, il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento di cui al presente comma deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal dipartimento di medicina veterinaria dell’ATS territorialmente competente.(277)
7. Le province hanno facoltà di richiedere a termini di legge il riconoscimento della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposto a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.
8. Gli agenti venatori dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano di norma nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di competenza.
9. A tutti i soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.
10. Agli agenti di vigilanza di cui al comma 1, è altresì vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
11. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 5, sotto il controllo della regione.
12. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 5.
13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie secondo indicazioni della Giunta regionale.(278)
14. A seguito di ogni controllo i soggetti deputati alla vigilanza venatoria devono effettuare l'annotazione relativa all'avvenuto controllo sul tesserino venatorio regionale del cacciatore controllato.(279)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
274. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 6, lett. s) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7, dall'art. 8, comma 1, lett. t) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13 e dall'art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
276. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 6, lett. u) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 25, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, lettera a), della l.r. 25 maggio 2021, n. 8 limitatamente alle parole “è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia