LEGGE REGIONALE
16 agosto 1993
, N. 26
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria(1)
(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26
Art. 57.
Rapporti e relazioni.
1. La giunta regionale trasmette annualmente alle amministrazioni statali competenti una relazione sulle misure adottate ai sensi dell'art. 1, comma 4 e sui loro effetti rilevabili.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 2, la giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette all'amministrazione statale competente un rapporto informativo nel quale, anche sulla base di dettagliata relazione fornita dalla provincia di Sondrio, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore della provincia di Sondrio comunica alla giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente. (292)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
292. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 e successivamente dall’art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia