LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 2.
Inventari.
1. I beni immobili e le università di beni mobili regionali e i diritti reali costituiti per l’utilità di detti beni sono iscritti in appositi inventari compilati e aggiornati dal Servizio demanio e patrimonio, con l’ausilio dei sistemi informatici.
2. Le scritture inventariali debbono esporre i dati ricognitivi dello stato fisico e giuridico del bene, nonché indicare il valore storico e le eventuali redditività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia