LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 2.
Inventari.
1. I beni immobili e le università di beni mobili regionali e i diritti reali costituiti per l’utilità di detti beni sono iscritti in appositi inventari compilati e aggiornati dal Servizio demanio e patrimonio, con l’ausilio dei sistemi informatici.
2. Le scritture inventariali debbono esporre i dati ricognitivi dello stato fisico e giuridico del bene, nonché indicare il valore storico e le eventuali redditività.
3. Con apposite disposizioni tecniche della giunta regionale sono stabiliti i criteri, le modalità e le tecniche per la redazione e la tenuta degli inventari, e individuate procedure di raccordo con i valori esposti nel bilancio di previsione e nel rendiconto generale della regione.
4. Gli inventari, redatti nei termini di cui ai commi precedenti sono pubblici; il servizio demanio e patrimonio ne cura annualmente la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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