LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 3.
Uso dei beni regionali in proprietà pubblica.
1. I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione possono formare oggetto di:
a) uso diretto dell’amministrazione regionale o delle aziende regionali all’uopo costituite;
b) uso pubblico generale;
c) usi particolari, compatibili con l’interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione.
2. L’uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici e privati:
a) mediante concessione a titolo oneroso, se trattasi di beni demaniali;
b) mediante negozio giuridico di diritto comune, se trattasi di beni patrimoniali.
3. Nel rispetto delle competenze statali in materia, la individuazione dei criteri di determinazione delle tasse e dei canoni d’uso è demandata ad apposita legge regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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