LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 4.
Amministrazione dei beni immobili regionali.
1. I beni immobili regionali sono amministrati dalla giunta regionale con le modalità stabilite dalla presente legge, secondo quanto previsto dal n. 6), comma secondo, dell’art. 21 dello statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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