LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 5.
Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili.
1. La giunta regionale, sulla base della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni immobili e della universalità di beni mobili, acquisiti a qualsiasi titolo, assegna i beni stessi alle categorie di appartenenza secondo i criteri e le modalità individuate a norma del terzo comma dell’art. 2, accertandone, anche con riferimento alle pertinenze o agli eventuali frutti, il carattere pubblico o privato della proprietà.
2. L’assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell’inventario e, per i beni successivamente acquisiti, all’atto della loro acquisizione.
3. La giunta regionale, qualora siano venute meno le caratteristiche fisiche del bene o qualora deliberi di sottrarre il bene alla sua destinazione, ne dichiara il passaggio dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune.
4. Della dichiarazione di cui al terzo commaè dato avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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