LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 6.
Concessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati.
1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono concessi in comodato all’ente delegato con vincolo di destinazione e ad altri enti pubblici, per finalità pubbliche in relazione allo svolgimento, da parte di questi ultimi, di compiti connessi all’esercizio della funzione delegata.
2. I beni sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.
3. La concessione in comodato è disposta dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che regola altresì i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni concessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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