LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 6.
Concessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati.
1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono concessi in comodato all’ente delegato con vincolo di destinazione e ad altri enti pubblici, per finalità pubbliche in relazione allo svolgimento, da parte di questi ultimi, di compiti connessi all’esercizio della funzione delegata.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia