LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 7.
Concessione per l’uso dei beni immobili.
1. Salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali, le concessioni sui beni appartenenti alla regione a titolo di proprietà pubblica sono assentite con decreto del presidente della giunta regionale o dell’assessore preposto al settore programmazione, bilancio e controllo di gestione, se delegato, su proposta del servizio demanio e patrimonio.
2. Le concessioni rilasciate in base alla normativa regionale vigente in materia di cave e torbiere, acque minerali e termali sono comunicate al servizio demanio e patrimonio.
3. Le concessioni sul patrimonio forestale vengono assentite dall’azienda regionale delle foreste secondo quanto previsto dalla l.r. 2 gennaio 1980, n. 4 "Istituzione della azienda regionale delle foreste", salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2 della medesima legge, e comunicate al servizio demanio e patrimonio.
4. L’atto di concessione deve stabilire l’uso per il quale il bene viene concesso, la durata, l’ammontare del canone e la cauzione a carico del concessionario, nonché le eventuali prescrizioni per la buona conservazione del bene stesso.
5. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l’uso è assentito per perseguire finalità istituzionali di rilievo pubblico, il canone d’uso può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
6. Alla scadenza della concessione, le eventuali opere costruite sul bene, che devono essere preventivamente assentite con l’osservanza delle modalità previste dal primo e dal terzo comma, nonché le relative pertinenze, restano acquisite al patrimonio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia