LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 8.
Autorizzazione alla cessione di beni immobili.
1. La giunta regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali e ad altri enti pubblici, mediante vendita o donazione, beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile divenuti non più di utilità regionale, o la cui gestione sia eccessivamente onerosa; di tale circostanza deve darsi adeguata motivazione nel provvedimento di cessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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