LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 9.
Contrattazione per la cessione di beni immobili.(1)
1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della regione si provvede mediante pubblico incanto.
2. Il prezzo da porre a base d’asta è determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati dal listino immobiliare presso le locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o da osservatori del mercato dei valori immobiliari. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni, previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso: (2)
a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i trecentomila euro;(3)
b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;
c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;
d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.
4. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.
5. I valori di stima possono essere aggiornati in base all’andamento dei prezzi secondo l’indice ISTAT.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di alienazione o estinzione di diritti reali parziari.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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