LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 9.
1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della regione si provvede mediante pubblico incanto.
2. Il prezzo da porre a base d’asta è determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati dal listino immobiliare presso le locali Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o da osservatori del mercato dei valori immobiliari. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni, previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso: (2)
a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i trecentomila euro;(3)
b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;
4. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia