LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 9 bis
1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l’alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all’articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l’alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.
2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 86/83. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.
3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia prevalente e vincolante ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5, e dell’articolo 2, comma 4, della l.r. 12/2005.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia