LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 10.
1. La Giunta regionale può procedere, quando ricorrano esigenze di convenienza o utilità generale, alla permuta di beni immobili a trattativa privata, sulla base di apposita relazione di stima da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia