LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 10.
Permuta di beni immobili.(5)
1. La Giunta regionale può procedere, quando ricorrano esigenze di convenienza o utilità generale, alla permuta di beni immobili a trattativa privata, sulla base di apposita relazione di stima da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.
NOTE:
5. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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