LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 11.
Acquisto di immobili.
1. La giunta regionale è autorizzata all’acquisto di immobili da destinare ad usi pubblici.
2. L’acquisto è disposto sulla base di una relazione di stima da effettuarsi con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 2.(6)
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di acquisto di diritti reali parziari.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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