LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 13.
Costruzione di edifici.
1. La giunta regionale adotta le deliberazioni concernenti la costruzione di edifici destinati a sedi degli uffici pubblici regionali o destinati a servizi pubblici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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