LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 14.
Manutenzione beni immobili.
1. La giunta regionale, tramite il servizio demanio e patrimonio, provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali, nonché di quelli comunque in uso all’amministrazione regionale.
2. La giunta regionale provvede tramite il servizio demanio e patrimonio alla progettazione ed alla direzione dei lavori di opere riguardanti i beni immobili regionali e quelli comunque in uso all’amministrazione regionale, nonché agli adempimenti concernenti la loro esecuzione di cui al titolo IV della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
3. Per gli adempimenti di cui al comma precedente il servizio demanio e patrimonio può avvalersi della collaborazione degli enti delegati di cui all’art. 6, dei servizi periferici della regione, o di collaboratori esterni iscritti negli appositi albi professionali; gli incarichi sono attribuiti con provvedimento deliberativo della giunta regionale.
4. L’esecuzione dei lavori di cui al secondo comma può essere affidata agli enti delegati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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