LEGGE REGIONALE
2 dicembre 1994
, N. 36
Amministrazione dei beni immobili regionali
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36
Art. 15.
1. Entro il limite di spesa di cinquantamila euro, il funzionario delegato per i servizi centrali di cui alla l.r. 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa", provvede all'approvvigionamento di materiali, all'acquisto di beni strumentali e all'acquisizione di prestazioni artigianali direttamente finalizzati alla manutenzione ordinaria, al funzionamento e all'adeguamento degli immobili e degli impianti tecnologici esistenti su immobili di proprietà regionale. A tal fine procede a trattativa privata e stipula il relativo contratto con il contraente prescelto secondo gli usi del commercio.(8)
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 e successivamente dall'art. 3, comma 1 della l.r. 28 maggio 1999, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia