LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 15 bis
Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare.(9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di società o l’istituzione di fondi immobiliari, aventi lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e, previa intesa con i soggetti interessati, del patrimonio immobiliare di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l’ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione e la proposta del relativo Statuto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di fondi immobiliari, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l'istituzione e la gestione di tali fondi immobiliari. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alle società o ai fondi di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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