LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 16.
Classificazione transitoria dei beni regionali.
1. Sino a quando non verrà data attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 5, la classificazione ed il regime giuridico dei beni regionali si desumono dalla ricognizione fisica e dalla destinazione effettiva del bene.
2. Il passaggio del bene dal regime giuridico pubblico a quello di diritto comune è dichiarato, anche in pendenza dell’approvazione dell’inventario, nei modi stabiliti dai commi terzo e quarto dell’art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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