LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994 , N. 36

Amministrazione dei beni immobili regionali

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 05 Dicembre 1994 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1994-12-02;36

Art. 18.
Norma finanziaria.
1. Alle spese di manutenzione dei beni immobili previste dall’art. 14 ed alle spese di gestione tecnico-amministrativa di cui all’art. 15, si provvede mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 e successivi ai capitoli:
1.2.3.1.326, 1.2.3.1.327, 1.2.3.1.329, 1.2.3.1.1743, 1.2.3.1.1744, 1.2.3.1.1745, 1.2.3.1.1746, 1.2.3.1.1747, 1.2.3.1.1748, 1.2.3.1.1749, 1.2.3.1.1750, 1.2.3.1.1751, 1.2.3.1.1752, 1.2.3.1.1753, 1.2.3.1.1755, 1.2.3.1.1804, 1.2.3.1.1813, 1.2.3.1.1866, 1.2.3.2.1867, 1.2.3.2.1868, 1.2.3.1.3633.
2. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni:
- la descrizione del capitolo 4.2.270 è così modificata "Dotazioni finanziarie derivanti da atti di donazione od eredità testamentarie a favore della regione";
- la descrizione del capitolo 1.2.3.1.3633 è così modificata "Spese notarili, oneri fiscali ed altri oneri per acquisizioni e cessioni immobiliari, nonché spese per perizie, frazionamenti ed aggiornamenti catastali di immobili regionali".
3. Per l’acquisto e la costruzione di immobili, di cui precedenti articoli 11 e 13 della presente legge, è autorizzata per il 1994 la spesa in capitale di Lire 2.000.000.000 di cui:
a) L. 500.000.000 per le finalità di cui all’art. 11;
b) L. 1.500.000.000 per le finalità di cui all’art. 13.
4. Al finanziamento dell’onere di L. 2.000.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante impiego della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1994.
5. In relazione a quanto disposto ai precedenti terzo e quarto comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio 1994, ambito 1, settore 2, abiettivo 3, sono istituiti i seguenti capitoli:
- 1.2.3.2.3634 "Spese per l’acquisto di beni immobili da destinare ad usi pubblici e di diritti reali parziari" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;
- 1.2.3.2.3625 "Spese per la costruzione di edifici destinati a sede di uffici o a servizi pubblici" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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