LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 12.
Norma transitoria.
1. Sono fatte salve le procedure amministrative per l’attuazione degli interventi già deliberati dagli organi regionali ai sensi dell’art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, sino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 dell’art. 6.
2. All’atto della stipula della convenzione, di cui al comma 1, nei fondi di garanzia e di rotazione, di cui all’art. 4, confluiranno le risorse regionali gestite da Finlombarda S.p.A., o a favore della medesima impegnate, in attuazione della convenzione tra la regione, l’unioncamere e Finlombarda S.p.A., stipulata il 30 aprile 1993 ai sensi dell’art. 5 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17.
3. In fase di prima attuazione della presente legge le designazioni dei componenti del comitato tecnico per il credito di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d), e) ed f), devono pervenire alla giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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