LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 15.
Norma finanziaria.
1. Per la costituzione presso Finlombarda S.p.A. del fondo di rotazione per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1996, la spesa di L. 3.000.000.000.
2. Alla stipula di convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 3.3.2.2.2892 "Contributi al fondo consortile ed al capitale sociale di consorzi o società consortili fra imprese artigiane" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
3. Agli oneri conseguenti all’istituzione del comitato tecnico di cui all’art. 9, si provvederà mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 e successivi, sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, indennità di missione ed i rimborsi spese".
4. Alle spese conseguenti alla costituzione del fondo di garanzia e del fondo per l’abbattimento dei tassi di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), per i compensi spettanti a Finlombarda S.p.A. di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e per gli interventi di ripresa dell’attività produttiva di cui all’art. 8, comma 4, si provvederà con successiva legge.
5. All’onere di L. 3.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
6. Alle spese previste all’art. 2, comma 2, si provvede con le somme stanziate nel capitolo 3.3.2.2.2876 "Spese per la ricerca applicata, l’assistenza tecnica, manageriale, di marketing, il trasferimento di informazioni tecnico-scientifiche e la fruizione di servizi reali" dallo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
7. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate
- Al titolo 3, categoria 5, è istituito, per memoria, il capitolo 3.5.4183 "Restituzione delle somme stanziate attraverso Finlombarda S.p.A., per gli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane".
Stato di previsione delle spese
- All’ambito, 3, settore 3, obiettivo 3, è istituito il seguente capitolo: 3.3.3.2.4184 "Contributi regionali per l’alimentazione del fondo di rotazione regionale istituito presso Finlombarda S.p.A., per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 3.000.000.000.
- All’ambito 3, settore 3, obiettivo 3, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:
3.3.3.2.4185 "Impiego delle somme restituite del fondo di rotazione regionale, istituito presso Finlombarda S.p.A. per interventi finanziari a favore delle imprese artigiane" per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a);
3.3.3.2.4186 "Contributi regionali per la costituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo di garanzia sugli interventi a favore delle imprese artigiane" per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a);
3.3.3.2.4187 "Contributi regionali per la costituzione presso Finlombarda S.p.A., di un fondo per l’abbattimento del tasso relativo a crediti a favore delle imprese artigiane" per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a);
3.3.3.1.4188 "Compenso a Finlombarda S.p.A. per l’attività di gestione dei fondi per l’artigianato" per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, lett. b);
3.3.3.2.4189 "Interventi per la ripresa dell’attività produttiva successivamente ad eventi straordinari" per le finalità di cui all’art. 8, comma 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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