LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997 , N. 14

Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', in materia di acquisizione di forniture e servizi (1)

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 23 Maggio 1997 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1997-05-19;14

Art. 1.
Ambito di applicazione.(2)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente ed esclusiva di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, i procedimenti contrattuali in materia di acquisizione di forniture e servizi della Regione e degli enti del sistema regionale elencati agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati stazioni appaltanti.(3)
2. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006 disciplinano gli aspetti organizzativi e contabili dei propri procedimenti contrattuali sulla base dei rispettivi ordinamenti, tenendo conto dei principi e delle disposizioni di cui alla presente legge ed assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché del principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.(4)
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme del d.lgs. 163/2006.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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