LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 7.
Sorveglianza sui lavori.
1. La sorveglianza sui lavori è affidata al genio civile.
2. Il proprietario comunica al genio civile la data di inizio, il programma dei lavori ed il nominativo del direttore dei lavori, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori stessi.
3. Spetta al genio civile controllare che la costruzione delle opere di ritenuta e di scarico avvenga secondo il progetto approvato, con riferimento soprattutto alle superfici di fondazione, ed in generale alla rispondenza delle ipotesi progettuali con le caratteristiche rilevabili in sito.
4. Il proprietario ha l’obbligo di garantire in qualunque momento l’accesso ai cantieri da parte dei funzionari del genio civile, che possono eseguire o far eseguire al proprietario indagini e controlli anche in corso d’opera; le spese relative sono a carico dello stesso.
5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il dirigente del genio civile sospende i lavori e dispone per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 14.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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