LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 11.
Denuncia delle opere esistenti.
1. I proprietari delle opere di cui all’art. 1, comma 1, in esercizio all’entrata in vigore della presente legge e non denunciate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 57 (Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), ovvero realizzate in difformità ai progetti approvati, sono tenuti a denunciarne l’esistenza al genio civile entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more del procedimento di regolarizzazione e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il proprietario può proseguire l’esercizio delle opere, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora alleghi alla denuncia di cui al comma 1 anche una perizia giurata, rilasciata da tecnici iscritti ai relativi albi e sottoscritta anche dal richiedente, che attesti:
a) l’idoneità statica delle opere;
b) l’assenza nelle attuali condizioni di esercizio di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere.
3. Sono tenuti ad inoltrare la perizia giurata di cui al comma 2 anche coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno inoltrato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 9 della L.R. 57/1986 , ma sono sprovvisti delle necessarie approvazioni.
4. Qualora la perizia giurata non venga presentata nei termini di cui al comma 1, ovvero non attesti condizioni di sicurezza, il dirigente del genio civile ordina al proprietario di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell’invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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