LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 12.
Regolarizzazione delle opere esistenti.
1. Ai fini della regolarizzazione delle opere esistenti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il proprietario deve presentare il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica delle opere, redatto secondo quanto indicato all’art. 4.
2. I progetti delle opere di cui al comma 1 sono verificati dagli organi ed approvati secondo le procedure di cui agli artt. 5 e 6, fatte salve comunque le autorizzazioni comunali in ordine all’ammissibilità delle opere.
3. Le opere esistenti, qualora non approvate, devono cessare dall’esercizio entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego e nello stesso termine di tempo il proprietario ha l’obbligo di svuotare l’invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo; ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con idoneo tempo di ritorno, il proprietario ha l’obbligo di demolire l’opera di sbarramento.
4. In caso di ulteriori inadempienze a quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 11, comma 4, provvede d’ufficio lo stesso genio civile, con addebito dei relativi oneri al proprietario. Per il recupero delle spese anticipate relativamente all’esecuzione d’ufficio, la regione si avvale del procedimento del r.d. 639/1910.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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