LEGGE REGIONALE 23 marzo 1998 , N. 8

Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale(1)

(BURL n. 12, 1º suppl. ord. del 26 Marzo 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-03-23;8

Art. 15.
Norma finanziaria.
1. Alla determinazione delle spese da anticipare per l’esecuzione d’ufficio delle opere di cui all’art. 9, comma 5 ed all’art. 12, comma 4 nonché alle relative entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, a valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale:
- capitolo 3.5.1963 la cui descrizione è così modificata "Recupero delle spese connesse all’effettuazione d’ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi nonché di demolizione degli sbarramenti" (stato di previsione delle entrate);
- capitolo 4.1.3.1.1964 la cui descrizione è così modificata "Spese per l’effettuazione d’ufficio di demolizioni di opere eseguite in zone sismiche, di interventi di limitazione e/o svuotamento degli invasi e demolizione degli sbarramenti" (stato di previsione delle spese).
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14 sono introitati sul capitolo 3.4.257 "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale".
NOTE:
1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 57, comma 5, lett. d) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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