LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 , N. 10

Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10

Art. 2.
Effetti del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. In conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive norme di attuazione, le indicazioni contenute nel Piano territoriale d’area Malpensa costituiscono indirizzi e criteri regionali per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.
2. Le previsioni relative agli interventi individuati nell’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti contenute:
a) nel vigente piano territoriale di coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino, approvato con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, nonché in quello adottato ed operante in salvaguardia ai sensi dell’art. 18, comma 6 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 6, le previsioni inerenti agli interventi elencati nella tabella A2 dell'allegato A decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 3, dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilità ed accessibilità, tale termine è pari a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.(2)
4. Nel periodo di vigenza del Piano territoriale d'area e dei successivi aggiornamenti, e comunque fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, i comuni di cui all'art. 1, comma 3 assumono varianti da approvarsi con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) in conformità alle previsioni di cui all'allegato A) del Piano d'area ed in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso, nei tempi e con le modalità di cui all’ art. 4, comma 4, lett. d). Qualora sulla variante sia espresso parere non favorevole dalla Commissione tecnica regionale per Malpensa di cui all'art. 4, il comune rielabora la variante e procede ad una nuova adozione.(3)
6. I piani territoriali di coordinamento provinciali comprendenti il territorio interessato dal Piano territoriale d’area recepiscono le previsioni ed indicazioni contenute nel piano d’area stesso.
7. È istituita la consulta "Malpensa 2000", la quale, in relazione agli obiettivi e agli aggiornamenti del piano d’area e dell’intesa istituzionale di programma tra Stato e regione, propone iniziative specifiche sui temi dello sviluppo, dell’occupazione, della formazione e del mercato del lavoro.
8. La consulta di cui al comma 7 è composta da rappresentanti della regione, della provincia, dei comuni dell’ambito prioritario, delle forze sociali ed economiche direttamente interessate, nominati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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