LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 , N. 10

Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10

Art. 3.
Attuazione del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario elencati nell’allegato A) del Piano territoriale d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi di programma, ovvero tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale Malpensa di cui all'articolo 4, integrata dai rappresentanti tecnici delle amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal comitato per l’accordo di programma.(5)
2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale), convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.(6)
3. Qualora un ente o amministrazione esprima in sede di conferenza di servizi il proprio motivato dissenso, il progetto o programma è nuovamente sottoposto alla Commissione tecnica regionale che, entro trenta giorni, formula una nuova proposta; qualora il dissenso permanga, l'assessore competente può comunque proporre alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del programma o progetto attuativo.
4. Ove il motivato dissenso sia espresso da un ente o amministrazione preposto alla tutela ambientale, pesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, il progetto o programma, entro trenta giorni, è nuovamente sottoposto alla commissione tecnica e viene riconvocata la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di rivedere il dissenso espresso; successivamente, qualora permanga il dissenso, l’assessore competente può richiedere una determinazione conclusiva al presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.
5. Per le opere di interesse statale, la deliberazione regionale di approvazione equivale ad espressione di volontà di intesa, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente; tale deliberazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri o atti di assenso comunque denominati, purché espressamente richiamati, di competenza di organi regionali e determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi approvati; l’approvazione del progetto o programma sostituisce altresì la concessione edilizia relativa agli interventi approvati, ove siano stati preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti gli ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla vigente legislazione.
5 bis. Per le opere elencate nell'allegato A), tabella A1 e riguardanti l'accessibilità di carattere locale, qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti variazione dello strumento urbanistico, le determinazioni della stessa costituiscono proposta di variante, in ordine alla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della l. 1150/1942, il consiglio comunale adotta, entro novanta giorni, le determinazioni conseguenti.(7)
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i livelli progettuali e le relative modalità per la predisposizione e la trasmissione alla commissione tecnica regionale Malpensa dei programmi attuativi degli interventi.
7. Fino all’entrata in vigore della norma che definisce la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, i progetti degli interventi di cui all’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa, qualora non soggetti a procedura di V.I.A. nazionale, devono comunque essere corredati da uno studio di compatibilità ambientale. Lo studio interdisciplinare è redatto da professionisti iscritti ai relativi albi e deve contenere:
a) il rispetto delle norme di salvaguardia dell’ambiente e di ogni disposizione del Piano territoriale d’area;
b) i dati necessari per individuare e valutare gli effetti, diretti e indiretti, che l’intervento può avere sull’ambiente;
c) le misure scelte per evitare, o annullare, o ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi sull’ambiente.
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3 della l.r. 9 maggio 2002, n. 9. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4 della l.r. 9 maggio 2002, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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